Pannelli Solari

Decreto Legge Liberalizzazioni per Fotovoltaico a Terra: Testo Definitivo Articolo 65


Liberalizzazioni Fotovoltaico a Terra Articolo 65Il 22/03/2012 il DL Liberalizzazioni è stato definitivamente approvato in parlamento ed è quindi diventato legge.

Vi proponiamo quindi il testo definitivo dell’articolo 65 del Decreto Legge Liberalizzazioni.

In pratica gli impianti fotovoltaici costruiti a terra non potranno più beneficiare delle tariffe incentivanti, e per questo motivo diventeranno quindi antieconomici. Inoltre nel caso in cui sia stato ottenuto il titolo abitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, l’impianto fotovoltaico dovrà entrare in esercizio entro 180 giorni da quella data. Quindi nella legge di conversione è stata eliminata la misura che agevolava la costruzione di impianti fotovoltaici su serre a condizione che la copertura non superasse il 50% della serra.

Testo definitivo Decreto Legge Liberalizzazioni 2012

Articolo 65 – Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1 Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei princìpi della normativa dell’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.